Separazione e assegnazione della casa coniugale: qual è il criterio?

Novembre 7, 2018

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Il parametro per stabilire a quale dei due ex coniugi debba essere assegnata la casa coniugale è esclusivamente quello di garantire ai figli una stabile abitazione. L’assegnazione dell’abitazione, infatti, non rappresenta uno degli aspetti patrimoniali nell’ambito della separazione o del divorzio, né può essere utilizzata come strumento per assicurare il mantenimento al coniuge economicamente più debole. Al contrario, è condizionata esclusivamente all’interesse dei figli.

Secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità “l’assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, è espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli, essendo scomparso il “criterio preferenziale” costituito dall’affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell’affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell’affido condiviso (C. Cost. 308/2008).

Questa Corte (Cass. 23591/2010) ha infatti ribadito che “la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione” e che “suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico”; l’assegnazione della casa familiare in conclusione è “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità” (conf. Cass., da ultimo, l’art. 6 15367/2015)”.

Questo principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018 che si inserisce nel solco di tutte le pronunce precedenti conformi in materia di assegnazione della casa coniugale, prima tra tutte la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016.

 

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