La notizia è stata riportata da tutti i principali quotidiani e siti di informazione: oggi separarsi e divorziare in un solo giorno è possibile.
Ma sarà proprio così?
Anticipo la risposta: no. O meglio, non nel senso che comunemente si può intendere se non si è addetti ai lavori.
Provo però ad argomentare, sperando di chiarire i fraintendimenti – comprensibili.
Partiamo col dire che nel nostro ordinamento per poter porre fine al proprio matrimonio sono necessarie due fasi: la prima intermedia della separazione e la seconda, il divorzio, con il quale viene definitivamente pronunciato lo scioglimento del matrimonio o, nel caso di rito concordatario celebrato in chiesa, la cessazione degli effetti civili.
Tra la separazione ed il divorzio devono intercorrere per legge almeno 6 mesi in caso di separazione consensuale e 12 mesi in caso di giudiziale – ossia quando i coniugi non trovano un accordo condiviso.
Prima della riforma Cartabia, intervenuta nel 2023, chi intendeva concludere la propria unione coniugale doveva presentare un primo ricorso al giudice per ottenere la separazione e solo in un secondo tempo, con un secondo atto e quindi un secondo procedimento, chiedere che si pronunciasse il divorzio.
La riforma, nell’intervenire in modo deciso in materia di diritto di famiglia, all’art. 473 bis n. 49 c.p.c. ha previsto la possibilità per i coniugi di depositare, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, anche domanda di divorzio.
Ciò che cambia, pertanto, è la neo introdotta opportunità di promuovere un solo processo – e non due- con un unico atto – e forse per questo i giornali parlavano di “separazione e divorzio in un solo giorno” -, nel quale chiedere ed ottenere la pronuncia sulla separazione e, una volta decorsi i termini di 6 o 12 mesi, di divorzio.
Il cumulo di domande è applicabile sia alle separazioni consensuali che a quelle giudiziali. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con una importante pronuncia del 16 ottobre 2023. Il codice infatti sembrava ammettere la proponibilità delle due domande contestualmente solo per i procedimenti giudiziali. Tuttavia, a sommesso avviso di chi scrive, sono proprio le procedure consensuali nelle quali le parti sono state in grado di rinvenire un accordo su ogni aspetto della propria separazione e del proprio divorzio, quelle che maggiormente si prestano ad una simile innovazione.
Aggiungo una nota informativa per i colleghi e le colleghe in merito al Tribunale di Bologna.
Attualmente, per esperienza personale, in caso di domanda sul cumulo, il tribunale fissa udienza – se lo si è richiesto in modalità cartolare-, all’esito della quale emette sentenza di separazione personale dei coniugi. In un separato atto dispone la remissione in istruttoria della causa, fissa nuova udienza dando termine alle parti per le nuove precisazioni sostitutive della presenza in udienza.
Preciso altresì che l’orientamento attuale dei giudici del tribunale felsineo propende per la necessaria produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, fondamentali non solo per valutare la congruità dell’accordo raggiunto tra le parti e la sua conformità all’ordine pubblico e all’interesse degli eventuali minori presenti, ma anche per avere parametri di riferimento completi da raffrontare con una eventuale richiesta di modifica delle condizioni di separazione che dovesse intervenire in un secondo momento.
Al prossimo aggiornamento!
[il presente articolo ha il mero scopo informativo e divulgativo e non sostituisce in alcun modo la consulenza e l’assistenza informata di un legale di fiducia]