Preliminare di preliminare: è valido?

Aprile 16, 2019

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Cos’è. Si tratta di un contratto anteriore a quello preliminare in cui si determinano alcuni punti essenziali del futuro contratto preliminare. Ciò trova ragione nella necessità delle parti di articolare progressivamente le trattative tra le parti su più livelli, sino alla stipulazione del contratto di compravendita.

La giurisprudenza. Nel corso degli anni si erano registrati due orientamenti contrastanti. Un primo orientamento, restrittivo, riteneva che il preliminare di preliminare fosse nullo in quanto si trattasse di contratto privo di causa – ossia la funzione socio-economica essenziale che sorregge il contratto. Non aveva nessun valore giuridico, infatti, “obbligarsi ad obbligarsi” (Cass. 8038/2009). Un secondo orientamento invece, più possibilista, ammetteva il contratto preliminare di preliminare, ritenendo che invece fosse valido purchè le parti avessero un concreto ed effettivo interesse alla formazione progressiva delle trattative che avrebbero portato alla stipulazione del contratto definitivo (Cass. 23949/2008; Cass. 2473/2013). In effetti, nel 2015 le Sezioni unite della Cassazione, propendendo per questo secondo orientamento, hanno confermato la validità del contratto preliminare di preliminare (Cass. 4628/2015).

Le conseguenze. Se si tratta di contratto preliminare di preliminare valido, nel caso di inadempimento di una delle due parti, allora si potrà agire in giudizio e chiedere l’esecuzione coattiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., ossia si potrà chiedere al giudice che pronunci una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti del contratto definitivo mai stipulato tra le parti.

La massima. Deve ritenersi valido e, dunque, produttivo di effetti giuridici l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, purché emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare (Sentenza 20 marzo 2019, n. 7868).

 

 

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