Conto cointestato: si può superare la presunzione di comunione.

Maggio 12, 2019

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Con una pronuncia dello scorso 29 aprile, la Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: “La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28839 del 05/12/2008, Rv.605716; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010, Rv. 611861, in motivazione, e Cass. Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015, Rv. 637049).

[…] Va ribadito il principio secondo cui l’apprezzamento circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge costituisce materia riservata al giudice di merito, se il detto giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 722 del 15/01/2007, Rv. 595998; Cass. Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008, Rv. 600922; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10973 del 05/05/2017, Rv. 643968; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018, Rv. 648589)” [Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 19 febbraio – 29 aprile 2019, n. 11375].

 

Riassumendo:

  •  La cointestazione di un conto corrente fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto?

Sì.

  • La contestazione attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti di terzi che nei rapporti interni?

Sì.

  • Tale presunzione può però essere superata?

Sì. Tale presunzione fa sorgere l’inversione dell’onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici.

 

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