Attraversamento fuori dalle strisce: concorso di colpa del pedone investito.

Luglio 26, 2019

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Il caso. Durante una serata invernale, verso le ore 18.00 un pedone attraversava una strada ben illuminata ad alcuni metri di distanza dalle strisce pedonali. Un furgoncino sopraggiungeva ed investiva il pedone che, dopo un mese di agonia in ospedale decedeva. Il Tribunale di Monza prima e a conferma la Corte d’Appello di Milano poi, decidevano per la condanna dell’investitore, riducendo però il danno liquidabile a favore dei parenti della vittima nella misura di 1/5, ritenendo che tale fosse la percentuale di responsabilità dell’investito nella causazione dell’incidente, non avendo egli attraversato sulle strisce pedonali vicine. I parenti della vittima ricorrevano perciò in Cassazione, sostenendo che l’attribuzione di corresponsabilità, seppure al 20% in capo al loro congiunto fosse errata in quanto egli aveva eseguito l’attraversamento in una posizione particolarmente visibile.

La decisione della Cassazione. La Corte, disattendendo le argomentazioni dei ricorrenti, confermava la decisione dei giudici di secondo grado. In particolare, veniva rilevato come fosse pacifico che la vittima avesse attraversato la strada fuori dalle strisce e che prima di essere investita non avesse prestato alcuna attenzione ai veicoli che sopraggiungevano sulla corsia che la stessa stava impegnando. In altre parole, a parere dei giudici, anche i pedoni sono soggetti alle regole di comune prudenza e diligenza.

Come comportarsi?  La norma di riferimento per quel che attiene il comportamento dei pedoni è l’art. 190 Codice della strada, il quale, per ciò che attiene alle ipotesi analoghe al caso in commento, al secondo comma, prevede infatti che “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. […] 5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.

Nessuna diligenza del pedone? Responsabile anch’egli dell’incidente in percentuale.

La conseguenza? La proporzionale riduzione del risarcimento del danno.

Cassazione, sentenza 23251/2019

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